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si può presentare un’offerta congiunta?


Come acquistare insieme ad altri un bene immobile venduto all’asta giudiziaria: adempimenti e procedura se si partecipa in due o più persone.

Un lettore ci chiede se è possibile presentare un’offerta congiunta per acquistare un immobile messo in vendita all’asta giudiziaria. Nel caso prospettato, vorrebbe comprare un appartamento intestandolo per il 50% al figlio e per il 50% alla madre.

Chi può partecipare all’asta insieme ad altri

Presentare un’offerta di acquisto congiunta – cioè non da soli bensì insieme ad altri – per un immobile messo in vendita all’asta giudiziaria è possibile, ma occorre rispettare alcuni accorgimenti, specialmente se la procedura si svolge in via telematica e dunque senza la presenza fisica dei partecipanti.

Perciò se vuoi unire le tue forze per comprare all’asta un bene insieme al coniuge, al convivente di fatto, ai genitori, fratelli e sorelle, figli, cugini, cognati o anche ad altri soggetti che non devono essere per forza tuoi parenti – e quindi potrebbero essere amici, colleghi di lavoro o soci d’affari -, prosegui la lettura.

Tieni presente che è possibile partecipare alle vendite giudiziarie all’asta anche in gruppi composti da più di due persone, quindi non necessariamente solo in coppia. L’essenziale è osservare le formalità che adesso ti esponiamo.

Come partecipare insieme all’asta

Per partecipare insieme – in due persone o più – come co-offerenti all’asta giudiziaria bisogna rispettare questi adempimenti, che si aggiungono a quelli consueti e ordinariamente previsti per la presentazione di offerte da parte di un singolo soggetto:

  • ogni partecipante deve inserire i propri dati anagrafici (compreso il codice fiscale) e sottoscrivere la propria offerta con firma autografa se presentata in busta chiusa, o digitale se la vendita si svolge mediante procedura telematica; la sottoscrizione di tutti è indispensabile in quanto l’offerta costituisce un impegno formale ad acquistare le rispettive quote di comproprietà dell’intero immobile (che non può rimanere invenduto in parte), in caso di aggiudicazione del bene in proprio favore;
  • se l’asta è tradizionale, tutti i partecipanti devono presenziare personalmente nel giorno e nell’ora fissati dal tribunale per lo svolgimento dell’incanto, o designare un proprio rappresentante conferendogli una procura speciale notarile;
  • se l’asta è telematica, occorre nominare, e munire di procura speciale, un rappresentante comune dei coofferenti, che così sarà autorizzato ad operare online, presentando l’offerta congiunta per conto di tutti; la procura speciale dovrà essere depositata (o caricata telematicamente sul portale) insieme agli altri documenti di partecipazione all’asta, in quanto costituisce una condizione di legittimazione;
  • solo nel caso di coniugi in regime di comunione legale dei beni è possibile – in deroga alle regole sopra esposte – la presentazione di offerte da parte di uno solo dei due, in quanto in caso di aggiudicazione la proprietà del bene verrebbe comunque attribuita ad entrambi; se si vuole evitare che l’immobile acquistato all’asta ricada in comunione, il coniuge partecipante all’asta dovrà dichiarare, nella domanda, che esso verrà attribuito in sua proprietà esclusiva, nella sussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo 179 del Codice civile;
  • è possibile presentare, tramite un avvocato, un’offerta per persona da nominare, in modo da mantenere – ma solo provvisoriamente – segreti gli offerenti: così sarà il legale incaricato ad occuparsi della procedura per loro conto, sulla base del mandato ricevuto, ma in caso di aggiudicazione i nominativi degli effettivi partecipanti dovranno essere dichiarati, a pena di decadenza, entro i successivi 3 giorni;
  • se in base agli accordi interni presi tra i co-offerenti le quote di comproprietà dell’immobile sono diverse dalla misura paritaria (ad esempio, partecipano due coniugi, ma uno vuole aggiudicarsi il 60% della proprietà e l’altro il 40%) occorre specificare nell’offerta le rispettive percentuali, in modo da consentire al giudice di emettere il decreto di trasferimento della proprietà del bene nella misura desiderata;
  • non è possibile modificare o eliminare, dopo l’aggiudicazione, i nominativi dei co-offerenti, che rimangono così tutti definitivamente vincolati all’offerta congiuntamente presentata. L’intestazione, pertanto, potrà avvenire solo in favore degli aggiudicatari che avevano presentato l’offerta congiunta, secondo le rispettive quote di proprietà stabilite.

Approfondimenti

Per saperne di più, leggi il nostro tutorial completo “Come posso acquistare una casa all’asta?” e i link in esso richiamati. Tieni presente che anche i parenti del debitore possono comprare la sua casa all’asta, e questo ampia notevolmente le possibilità di partecipazione.

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