Ennesima pronuncia della Cassazione con la quale si ribadisce l’insussistenza di qualsiasi automatismo in materie di ferie durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, precisandosi altresì che scalare automaticamente le ferie al personale docente dal periodo che va dalla fine delle lezioni al 30 giugno significherebbe negare qualsiasi diritto alle ferie per i personale precario durante l’anno scolastico.
Il fatto
Il Ministero dell’Istruzione ricorrente, ricostruita la complessiva disciplina in materia tramite richiamo agli artt. 19, CCNL 29.11.07; 5, comma 8, D.L. n. 95/12; 1, commi 54-56, Legge n. 228/12, invoca la specialità del regime che caratterizza i docenti a tempo determinato, ai quali verrebbe ad operare una presunzione legale di avvenuta fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività scolastiche – in quanto in tali periodi i docenti percepiscono la retribuzione senza svolgere attività lavorative – con la conseguenza che non vi sarebbe necessità di sollecitazione alla fruizione delle ferie da parte del dirigente scolastico, proprio in virtù dell’operare di tale presunzione. Per la Cassazione, con l’ordinanza in comento, Num. 28587 del 2024, il ricorso è infondato.
Il principio di diritto della Cassazione in materia di ferie
La Corte ha già avuto modo di enunciare il principio per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L – Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024). Sulla scorta di questi principi ben poteva desumersi anche in passato – contrariamente a quanto dedotto dal MINISTERO ricorrente – l’infondatezza di una tesi che venisse a postulare che nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell’anno scolastico il docente a tempo determinato sia automaticamente in ferie.
La questione, poi, è stata recentemente chiarita dalla Corte, precisa sempre la Cassazione, in via definitiva in relazione ad una vicenda affine a quella in esame, avendo questa Corte specificamente affermato (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024) – peraltro sulla scorta delle ricognizione normativa di cui ai precedenti già richiamati – che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l’insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Durante la sospensione dell’attività didattica il docente può essere richiamato in servizio
Osserva, in modo interessante la Cassazione in questa ordinanza, che l’opposta interpretazione sostenuta dal Ministero ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all’entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l’effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l’anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio…
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