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Lavoro notturno e straordinari festivi: prorogato il bonus al 2025


Il Disegno di legge di Bilancio per l’anno 2025 ripropone anche per il prossimo anno le agevolazioni per le prestazioni svolte dai dipendenti per lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi.

Questa volta l’incentivo spetta per 9 mesi rispetto ai 6 dello scorso anno: il periodo interessato è quello che va 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 e riguarda nello specifico i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi quelli negli stabilimenti termali.

Il trattamento integrativo

L’agevolazione consiste in un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, calcolato dal datore di lavoro in misura pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi ed erogato in busta paga al lavoratore.

Le agevolazioni si applicano ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta precedente, quindi nel 2024, a euro 40.000.

Il trattamento viene riconosciuto dal datore di lavoro sostituto d’imposta che compensa le somme mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997.

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Il Decreto Lavoro

Si tratta di una agevolazione introdotta per la prima volta dal Decreto Lavoro (art. 39-bis DL 48/2023 conv. in legge 85/2023) per il periodo 1° giugno al 21 settembre 2023, e successivamente riproposta dall’art. 1, c. da 21 a 24, legge 213/2023, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, che ne ha ampliato l’ambito d’applicazione anche ai pubblici esercizi.

Quali sono i pubblici esercizi coinvolti

A tal proposito, il richiamo ai pubblici esercizi di alimenti e bevande è all’art. 5 legge 287/91, per cui vi rientrano i lavoratori dipendenti occupati nei seguenti esercizi:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

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In cosa consiste l’agevolazione

L’agevolazione sostanzialmente consiste in un bonus fiscale, che non concorre alla formazione del reddito, che il datore di lavoro sostituto d’imposta eroga direttamente al lavoratore per le prestazioni.

La misura del trattamento integrativo speciale è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi

del D.Lgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

A tal fine va ricordato che il comma 2 dell’art. 1 D.Lgs. 66/2003, come noto, definisce il lavoro straordinario e il lavoro notturno.

Il lavoro straordinario

In particolare, per lavoro straordinario s’intende il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro.  L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, fermo restando che i   contratti   collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.

Il lavoro notturno

Il periodo notturno quello di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.

Il lavoratore notturno è invece:

  1. qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
  2. qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

L’attestazione del lavoratore

Il datore di lavoro riconosce il trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti

del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore,

nel periodo d’imposta 2024, a euro 40.000.

A tal fine, è necessario che il lavoratore attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2025.

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Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Come già anticipato, le somme riconosciute ai lavoratori compensano il credito maturato ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/97, non è soggetto agli

altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta

(cfr. Circolare Agenzia delle entrate n. 26/e del 26 agosto 2023).

Sotto il profilo operativo, lo scorso anno l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 26/e del 20 maggio 2024, ha confermato anche per l’anno 2024 la possibilità di utilizzare il codice tributo 1702 che è stato appositamente rinominato.



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