Inizialmente introdotta, come misura emergenziale per fronteggiare gli effetti dell’evento pandemico, dal c.d. Decreto Agosto nel 2020, la misura era da subito connessa al “Quadro temporaneo per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia”, che allentava sotto molteplici aspetti le norme europee “ordinarie” in materia di aiuti di Stato. Anche l’estensione della misura fino all’anno 2029, con una diversa modulazione nel tempo, operata dalla legge di bilancio per l’anno 2021, richiamava il quadro emergenziale e gli effetti della pandemia. Tuttavia, il quadro temporaneo degli aiuti di stato per il COVID-19, con il rientro dell’emergenza è andato ad esaurirsi, e la sopravvivenza dell’agevolazione è stata collegata alla crisi ucraina e al relativo nuovo quadro temporaneo, non prorogato. L’art. 72 della bozza della legge di bilancio per il 2025, attualmente all’esame della Camera dei deputati, conferma che la misura cesserà di essere applicata dal 1° gennaio 2025. L’ultima proroga, del resto, ne aveva già limitato gli effetti, rendendo l’agevolazione inapplicabile al personale assunto dopo il 30 giugno 2024.
Il venir meno della misura avrà un impatto importante, considerata la platea interessata, ossia tutti i lavoratori impiegati nelle Regioni del sud Italia.
Le misure alternative previste dalla Legge di Bilancio
La bozza della Legge di Bilancio, nello stesso articolo con il quale pone nel nulla la decontribuzione sud, redistribuisce le risorse economiche tra diverse tipologie di agevolazioni, introdotte da settembre 2024 ad opera del c.d. Decreto Coesione.
Bonus ZES
La prima misura da considerare è quella relativa alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nella c.d. ZES unica, che comprende le stesse regioni interessate dalla decontribuzione sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna). L’agevolazione consiste in un esonero contributivo della durata massima di 24 mesi, per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025, pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, ma con un tetto mensile di 650 euro. Sono esclusi dall’esonero i premi assicurativi dovuti all’INAIL. Il bonus è concesso per l’assunzione di lavoratori che abbiano compiuto almeno 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi. Il bonus è però limitato ai datori di lavoro che impieghino meno di 10 dipendenti alla data di assunzione.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico, i rapporti di apprendistato, e quelli con qualifica dirigenziale. Inoltre, è richiesta una c.d. “garanzia di mantenimento in servizio”: nei primi sei mesi dall’assunzione, il licenziamento del lavoratore o di altro lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella medesima unità produttiva, comporta la revoca dell’esonero e la restituzione dell’agevolazione già fruita. L’esonero non è cumulabile con altre analoghe misure, ma è compatibile con la c.d. superdeduzione fiscale del costo del lavoro.
Bonus Giovani
È rifinanziato anche il bonus giovani. L’agevolazione riguarda le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni di rapporti a termine intervenute nel medesimo periodo (1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025). La platea interessata è quella dei giovani di età inferiore a 35 anni che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato. Anche in questo caso, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi ed è pari al 100% della contribuzione datoriale, ma con limite massimo mensile inferiore, pari a 500 euro. Nel caso, però, in cui le assunzioni/trasformazioni siano effettuate nelle regioni del sud, il limite è elevato a 650 euro mensili. Non sono oggetto dell’agevolazione i premi INAIL. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e quelli relativi a qualifiche dirigenziali. Non potrà essere riconosciuto l’esonero ai datori di lavoro che abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. Anche per il bonus giovani è richiesta la garanzia di mantenimento in servizio già vista per il bonus ZES.
Bonus Donne
Infine, l’altra misura rifinanziata è il c.d. Bonus donne. Sono interessate le lavoratrici di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Se residenti nelle regioni del Sud, è sufficiente che la condizione di priva di impiego regolarmente retribuito sia presente da almeno sei mesi. Stesso requisito anche per le donne non residenti nel sud ma che sono occupate in settori o professioni caratterizzate da elevata disparità di genere. Tra le condizioni richieste è importante la necessità che le nuove assunzioni debbano determinare un incremento occupazionale netto, calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e la media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. A tali fini non sono rilevanti le diminuzioni di personale verificatesi in aziende controllate o collegate. Anche in questo caso, esclusi i premi INAIL, è concesso un esonero pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, nel limite di 650 euro mensili. L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquota contributiva.
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