Percettori NASpI e DIS-COLL: come iscriversi sulla Piattaforma SIISL
Definite le modalità con cui i percettori NASpI e DIS-COLL sono tenuti alla sottoscrizione del CV, del Patto di Attivazione Digitale e del Patto di Servizio Personalizzato sulla Piattaforma SIISL (MLPS – dm 21 novembre 2024 n. 174)
Iscrizione dei percettori di NASPI e DIS-COLL sulla piattaforma SIISL
Il soggetto che richiede la NASPI o l’indennità di DIS-COLL, al momento dell’accoglimento della domanda è iscritto d’ufficio, per il tramite di INPS, sulla piattaforma SIISL. Nella comunicazione di accoglimento, l’Istituto informa l’utente riguardo alle modalità di accesso al SIISL. La mancata ricezione della comunicazione non rileva ai fini degli adempimenti di cui al presente decreto.
Se l’erogazione della prestazione NASPI o DIS-COLL cessa per decorso del periodo massimo di percezione o per le altre ragioni previste dalla legge, l’iscrizione alla piattaforma SIISL è archiviata per un periodo di 5 anni. Se invece l’erogazione della prestazione è sospesa, l’iscrizione alla Piattaforma SIISL rimane attiva. Il SIISL trasmette al SIU l’informazione della sospensione ai fini della partecipazione dell’iscritto alle misure di politica attiva.
L’INPS comunica al SIISL, che a sua volta trasmette al SIU, se la cessazione della NASPI o della DIS- COLL consegue all’avvio di attività di lavoro autonomo. Se il percettore di NASPI o DIS-COLL è già stato iscritto al SIISL negli ultimi 5 anni, sono recuperati i dati in precedenza archiviati.
L’Istituto trasmette a SIISL i dati relativi ai soggetti iscritti d’ufficio nonché gli eventi delle pratiche di NASPI o DISC-COLL che determinano l’archiviazione o il ripristino della posizione sul SIISL.
Nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza, il SIISL, nei limiti delle informazioni disponibili, precompila il curriculum vitae, il Patto di Attivazione Digitale e gli elementi utili alla redazione del Patto di Servizio Personalizzato, con dati presenti nelle banche dati pubbliche, in particolare con informazioni relative alla situazione anagrafica alla condizione lavorativa, presente e pregressa, al percorso scolastico e formativo, ad abilitazioni, a titoli professionali, ad attestazioni e certificazioni di competenze, a incentivi e indennità fruiti o in fruizione, alla partecipazione a misure e politiche attive regionali o nazionali; inoltre, ad eventuali condizioni che soddisfino obblighi di assunzione o comportino l’accesso ad agevolazioni.
Il SIISL acquisisce i dati utili e le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero presso l’ANPR, le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, INPS, il Ministero dell’università, il Ministero dell’istruzione e del merito, nonché – anche per il tramite dei Sistemi informativi regionali o del Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU) – presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, presso gli enti di cui all’articolo 7, comma 2 del DM dell’8 agosto 2023, recante “Supporto per la formazione e il lavoro”, titolati a promuovere o a erogare attività di formazione.
L’utente può in ogni momento integrare e rettificare i dati precompilati, fermo restando la responsabilità penale e personale in caso di dichiarazioni mendaci.
Dati di contatto dei percettori NASPI e DIS-COLL
L’INPS trasmette al SIISL rispetto ai soggetti da iscrivere d’ufficio i dati di contatto, quali l’indirizzo di residenza e il domicilio se diverso dalla residenza, la PEC se presente, l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare presenti nella domanda NASPI o DIS-COLL. I dati di contatto di cui al presente comma sono acquisiti da INPS in occasione della presentazione della domanda di NASPI e DIS-COLL, qualora non già disponibili nel proprio Archivio Unico dei Contatti Telematici.
Qualora l’utente abbia presentato la domanda di NASPI o DIS-COLL con l’intermediazione di un Patronato, l’Istituto comunica al SIISL i dati di contatto del Patronato e i dati di contatto dell’utente presenti in domanda. Il Patronato è tenuto alla corretta indicazione dei dati di contatto dell’utente.
In caso di domanda patrocinata, il SIISL procede alla verifica della mail e del cellulare dell’utente, richiedendone la validazione in fase di sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale.
DID, curriculum vitae, Patto di Attivazione Digitale ed elementi utili per il Patto di Servizio Personalizzato
Dal giorno successivo alla data di accoglimento della domanda di NASPI o DIS-COLL, il beneficiario, entro 15 giorni dalla data di registrazione su SIISL, accede alla piattaforma e completa le seguenti attività:
– compilazione dei dati utili per il Patto di Attivazione Digitale e relativa sottoscrizione, comprensiva dei dati sulla profilazione quantitativa che completano la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se non precedentemente sottoscritta presso il Centro per l’Impiego;
– compilazione dei dati utili ad integrare il curriculum vitae, ed il supporto di strumenti di Intelligenza Artificiale, al fine di completare agevolmente e in base a codifiche predefinite le competenze possedute. In particolare, l’utente avrà la possibilità di selezionare aree di lavoro e competenze, ricondotte all’Atlante nazionale, proposte dal sistema di Intelligenza Artificiale in base alle esperienze di lavoro, alla formazione ed alle aspettative indicate nel curriculum;
– compilazione delle informazioni utili per la redazione del Patto di Servizio Personalizzato poi finalizzato dal Centro per l’Impiego, anche da remoto.
I percettori di NASPI o DIS-COLL possono, altresì, facoltativamente, individuare sul SIISL le Agenzie per il Lavoro (APL). La piattaforma SIISL rende disponibili alle APL, che pure accedono al SIISL, i curricula degli utenti che ne hanno autorizzato la trasmissione in fase di sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale.
All’approssimarsi del termine, il SIISL invia una comunicazione informativa all’utente nella quale sono indicati gli adempimenti ai quali è tenuto.
Il mancato adempimento degli obblighi comporta l’invio ai percettori NASPI e DIS-COLL e al Centro per l’Impiego competente, tramite il SIISL, di una comunicazione circa l’obbligo su essi gravante di contattare il Centro per l’Impiego per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, per programmare la partecipazione ad iniziative di attivazione lavorativa, a percorsi di aggiornamento ovvero riqualificazione professionale proposte dai servizi competenti, nonché per tutti gli adempimenti previsti dalla legge.
Il Centro per l’Impiego segnala al SIISL, tramite il nodo nazionale del SIU, la mancata presentazione del percettore NASPI o DIS-COLL senza giustificato motivo e, per il seguito dell’attività del beneficiario durante il periodo di fruizione NASPI, le sanzioni previste.
Visualizzazione offerte di lavoro e proposte formative sul SIISL
Il percettore di NASPI o DIS-COLL, una volta iscritto in SIISL e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, può visualizzare tutte le offerte di lavoro o le proposte formative pubblicate nella piattaforma. L’utente può ordinare le proposte in base ad appositi filtri e ad un indice di affinità forniti dalla piattaforma. L’algoritmo di calcolo per l’indice di affinità e i relativi parametri, di cui all’articolol4 del presente decreto, sono resi noti e distintamente visibili all’utente, il quale potrà autonomamente non utilizzare l’indice di affinità ed effettuare ricerche sulla base dei filtri di ricerca.
Per visualizzare proposte di lavoro o opportunità formative non è necessaria la preventiva stipula del Patto di Servizio Personalizzato e le proposte indicizzate non determinano effetti automatici ai fini dell’applicazione delle condizionalità.
Elementi per la redazione del Patto di Servizio Personalizzato
Il beneficiario NASPI o DIS-COLL dichiara le disponibilità e compila i dati richiesti, che rappresentano elementi utili per la definizione del Patto di Servizio Personalizzato. Il Centro per l’Impiego competente riceve, tramite il SIU, i dati utili per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato.
Il Centro per l’Impiego competente convoca l’utente per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato oppure utilizza i dati disponibili in piattaforma stipulando con il beneficiario il Patto di Servizio Personalizzato a distanza, consentendogli di integrare in via telematica e da remoto i dati necessari sul SIISL, per il tramite del SIU.
I Centri per l’Impiego che decidono di utilizzare tale funzionalità di sottoscrizione in via telematica e da remoto del Patto di Servizio Personalizzato rendono accessibile all’utente: il nominativo del responsabile del Patto di Servizio Personalizzato; il questionario di assessment per le parti compilabili autonomamente dall’utente; gli atti di ricerca attivi che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi; la frequenza ordinaria dei contatti con il responsabile; le modalità di contatto con il beneficiario. L’utente compila il questionario conferma tramite SIU gli atti di ricerca attivi e la frequenza dei contatti con il responsabile.
Il Centro per l’Impiego verifica sul SIISL, per il tramite del SIU, tutte le offerte di lavoro pubblicate e i corsi disponibili; può quindi accedere, per il tramite del SIU, alla lista delle offerte di lavoro affini, ordinate in base all’indice di cui all’art. 14 del presente decreto, e dei corsi proposti per il singolo percettore NASPI o DIS-COLL, per le valutazioni di competenza. A tal fine il Centro per l’impiego ha a disposizione l’indice di affinità.
La piattaforma SIISL riceve, per il tramite del SIU, la data di stipula del Patto di Servizio Personalizzato, sottoscritto con il competente Centro per l’Impiego o con i servizi accreditati dalle Regioni, che operano in nome e per conto della Regione.
La piattaforma SIISL riceve tempestivamente, per il tramite del SIU, aggiornamenti sulla partecipazione a percorsi formativi o a politiche attive del lavoro erogate dai Centri per l’Impiego o dai soggetti accreditati dalle Regioni. In caso di soggetti con attività in corso, il SIISL consente comunque al percettore di autocandidarsi per offerte di lavoro o di manifestare interesse per attività pubblicizzate in piattaforma. Il Centro per l’Impiego verifica sul SIISL le eventuali opportunità di lavoro o attività formative per cui il beneficiario abbia manifestato interesse, anche ai fini della programmazione di ulteriori attività.
Il SIISL rende disponibile mensilmente a ciascun Centro per Impiego, tramite il SIU, l’elenco degli utenti che, nel mese precedente, non hanno effettuato attività di accesso alla piattaforma né presentato autocandidature per offerte di lavoro pubblicate o per opportunità di formazione e che non risultano impegnati in percorsi formativi o in politiche attive. Il Centro per l’Impiego presso cui il percettore di NASPI o DIS-COLL è stato preso in carico monitora i beneficiari in elenco ai fini della verifica delle loro attività di ricerca attiva del lavoro. L’eventuale mancata presentazione senza giustificato motivo o l’inadempimento di prescrizioni o attività dovute da parte del beneficiario determina le conseguenze previste.
L’elenco degli utenti reca, per ciascuno, i dati anagrafici e i dati di contatto, informazioni relative all’avvenuta sottoscrizione o meno del curriculum vitae, del Patto di Attivazione Digitale, del Patto di Servizio Personalizzato, all’iscrizione a corsi di formazione, all’abbandono, al tempo di inattività, alla durata della NASPI o della DIS-COLL, ovvero informazioni già presenti sul SIISL, organizzate in modalità tali da facilitare l’esercizio delle funzioni istituzionali proprie dei Centri per l’Impiego. L’utente è informato sul SIISL del contenuto di tale comunicazione al Centro per l’impiego e della conseguente attività di monitoraggio, nonché possibilità di convocazione, ad opera del Centro per l’Impiego.
Condizionalità NASPI e DIS-COLL
Gli eventi che determinano decurtazioni o decadenza dalla prestazione NASPI o DIS-COLL vengono comunicati dai Centri per l’Impiego al SIISL per il tramite del SIU. I soggetti accreditati dalle Regioni sono tenuti a comunicare tempestivamente al Centro per l’Impiego competente gli i fatti e le condotte dai quali discende l’irrogazione di sanzioni a carico dei beneficiari di NASPI o DIS-COLL.
Iscrizione sul SIISL su base volontaria
Dal 18 dicembre 2024, tutti i cittadini italiani e stranieri possono volontariamente caricare su SIISL il proprio Curriculum Vitae e manifestare il proprio interesse a svolgere un’attività lavorativa o formativa. A tal fine, accedono sulla piattaforma SIISL con la propria identità digitale e prendono visione dell’informativa recante le modalità operative della piattaforma.
In base alle informazioni presenti sulle banche dati pubbliche, i dati del curriculum possono essere precompilati, ma saranno integrabili e modificabili dall’utente, che si assume la responsabilità di quanto dichiarato.
L’utente sceglie le categorie di imprese alle quali rendere visibile il proprio curriculum vitae e può escluderne la visibilità per determinate categorie o specifiche imprese. L’utente può altresì autorizzare che il proprio curriculum sia valorizzato attraverso portali privati di intermediazione.
I dati di contatto presenti nel curriculum vitae non sono visibili. L’iscrizione al SIISL consente la visualizzazione delle posizioni lavorative pubblicate dalle imprese, senza la necessità di sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale.
Pubblicazione delle offerte di lavoro e incrocio domanda offerta
Le imprese possono pubblicare sulla piattaforma SIISL le posizioni vacanti e disponibili, per la ricerca di personale mediante la stipula di rapporti di lavoro subordinato o contratti di collaborazione.
Sono abilitati alla pubblicazione sulla piattaforma SIISL i soggetti a ciò autorizzati dal legale rappresentante dell’impresa o dal datore di lavoro non imprenditore o dai loro delegati. Il soggetto che impiega SIISL per la ricerca di personale è tenuto alla pubblicazione di informazioni veritiere, precise e corrette, corrispondenti a disponibilità di posti effettive e attuali. È fatto divieto di pubblicazione di offerte di lavoro a mero scopo promozionale o con finalità diverse rispetto a quelle della ricerca di personale. L’impresa o il soggetto che pubblica un’offerta di lavoro è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese su SIISL.
I Centri per l’Impiego hanno visibilità, per il tramite di SIU, di tutte le offerte di lavoro pubblicate sul SIISL.
Sia i Centri per l’Impiego, per il tramite del SIU, che gli utenti in cerca di occupazione, tramite apposita funzionalità presente sul SIISL, possono segnalare la mendace o scorretta descrizione delle caratteristiche delle posizioni lavorative pubblicate. La segnalazione sarà inoltrata ai competenti uffici di vigilanza dell’INL. Il nominativo dell’utente che ha operato la segnalazione non può essere comunicato all’impresa segnalata.
A seguito dell’accertamento della non veridicità di una o più dichiarazioni o richieste pubblicate su SIISL, tutte le offerte di lavoro riferibili all’impresa responsabile della violazione sono oscurate e la pubblicazione di ulteriori offerte di lavoro è preclusa per la durata di 36 mesi.
Il datore di lavoro che ha provveduto all’assunzione di personale per la quale aveva pubblicato offerta di lavoro su SIISL, deve tempestivamente chiudere il corrispondente annuncio ovvero aggiornare il numero delle posizioni aperte, se l’offerta riguardava più posizioni.
In ogni caso, salvo che sia rimossa, l’offerta di lavoro rimane pubblicata per la durata di due mesi, salvo che un termine più breve sia indicato dalla stessa impresa al momento della pubblicazione su SIISL. Allo scadere del termine di due mesi o di quello più breve eventualmente inserito dal richiedente, il SIISL informa l’impresa che l’offerta di lavoro sarà cancellata in mancanza di richiesta di rinnovo da inoltrarsi entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, per ulteriori due mesi ovvero per il più breve termine inizialmente indicato.
Le imprese possono avere accesso soltanto ai curricula degli utenti che hanno autorizzato la visualizzazione e l’esportazione del proprio curriculum da parte della categoria a cui l’impresa appartiene e che non hanno escluso quell’impresa specifica da tali operazioni.
Le imprese possono utilizzare le funzionalità presenti sul SIISL per individuare i curricula più affini alle offerte di lavoro che hanno pubblicato, secondo i principi di gradualità e di minimizzazione dell’accesso al dato. L’algoritmo di calcolo per l’indice di affinità e i relativi parametri devono essere resi noti e distintamente visibili all’impresa, la quale avrà comunque accesso a tutti i curricula rispetto ai quali l’utente ha autorizzato la visualizzazione e l’esportazione.
Per avviare un processo di selezione, l’impresa può richiedere le generalità ed i dati di contatto inviando, tramite il SIISL, una richiesta all’utente iscritto, che può autorizzare l’impresa alla visualizzazione ed esportazione dei propri dati.
Incrocio domanda e offerta di lavoro per gli utenti volontariamente iscritti
Gli utenti alla ricerca di occupazione possono utilizzare le funzionalità presenti sul SIISL per individuare le offerte di lavoro maggiormente affini al proprio curriculum e ai propri obiettivi professionali. L’algoritmo di calcolo per l’indice di affinità e i relativi parametri sono resi noti e distintamente visibili all’utente, il quale ha comunque accesso alla consultazione di tutte le offerte di lavoro ed è abilitato all’invio della propria manifestazione di interesse a prescindere dal grado di affinità accertato dal sistema.
Comunicazione tra richiedenti lavoro e datori di lavoro
Una volta che l’utente abbia inoltrato la manifestazione di interesse le imprese che hanno pubblicato l’offerta di lavoro ricevono una comunicazione dal SIISL e possono visualizzare ed esportare i suoi contatti. Le imprese hanno altresì la possibilità di fissare un colloquio con l’utente rispondendo su SIISL e comunicando i propri dati di contatto.
L’impresa interessata ad uno o più curricula pubblicati sul SIISL può inviare una richiesta di contatto tramite SIISL. L’utente, una volta ricevuta la richiesta di contatto, può autorizzare la comunicazione del contatto.
L’impresa o il datore di lavoro non imprenditore comunica al SIISL il numero di utenti invitati ad un contatto e l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro a fini statistici, fermi restando gli adempimenti e gli obblighi amministrativi su di essa gravanti.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli enti di cui all’articolo 7, comma 2, del DM dell’8 agosto 2023 recante “Supporto per la formazione e il lavoro”, titolati a promuovere o ad erogare attività di formazione, possono pubblicare su SIISL l’offerta di attività formative, compresi i tirocini diversi dai tirocini cubiculari, per il tramite dei Sistemi informativi Regionali o del SIU.
I percorsi formativi devono fare esplicito riferimento alla programmazione e all’offerta di qualificazioni o a micro-qualificazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze e del Quadro Nazionale delle qualificazioni, e come tali rispondere agli standard descrittivi e di contenuto definiti ai sensi e per gli effetti della richiamata normativa vigente. I tirocini diversi dai tirocini curriculari devono fare esplicito riferimento alle disposizioni definite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi da 720 a 726 della L 30 dicembre 2021, n. 234.
Gli utenti iscritti al SIISL possono manifestare interesse all’iscrizione ad uno o più percorsi disponibili. Gli utenti possono altresì dichiarare il proprio interesse alla formazione per determinati profili professionali o determinate competenze, all’interno del proprio ambito territoriale regionale. Al solo fine di agevolare la programmazione dell’offerta formativa futura della Regione, sono introdotte modalità digitali di raccolta degli interessi manifestati dagli iscritti ai percorsi programmati in altri ambiti territoriali.
I sistemi informativi regionali registrano l’avvio delle attività formative dei beneficiari di NASPI e DIS-COLL; SIISL recepisce tale informazione ai fini del monitoraggio dell’attivazione. Le Regioni possono optare per la ricezione, tramite il SIU, delle informazioni relative all’avvio di attività formative da parte dei beneficiari di NASPI e DIS-COLL già registrate sul SIISL.
I Centri per l’Impiego comunicano, tramite il SIU o tramite i sistemi informativi regionali, l’elenco degli utenti tenuti alla frequenza del singolo corso all’ente individuato in sede di Patto di Servizio Personalizzato. Gli enti devono comunicare al SIISL, operando direttamente sulla piattaforma oppure tramite i sistemi informativi regionali, attraverso il SIU, l’eventuale abbandono dei corsi da parte degli utenti tenuti alla frequenza in base al Patto di Servizio Personalizzato. Nel caso di iscrizioni effettuate utilizzando la piattaforma SIISL, la stessa informazione è comunicata, tramite il SIU, ai Centri per l’Impiego per le valutazioni di competenza.
Al termine dei percorsi deve essere previsto il rilascio al partecipante di una attestazione finale, al minimo, di documento di trasparenza in conformità con le disposizioni vigenti.
Decorsi sei mesi dalla conclusione dei percorsi, il Ministero del lavoro verifica, mediante la consultazione delle proprie banche dati e di quelle disponibili, il numero di persone che hanno concluso il percorso formativo con il rilascio di una attestazione finale e il numero di persone che, tra costoro, hanno trovato occupazione nei 6 mesi successivi alla conclusione del corso e, per ogni ente, rende visibili sul SIISL tali percentuali.
Utilizzo dell’Intelligenza Artificiale
Allo scopo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, il SIISL utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di Intelligenza Artificiale, per l’abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro inserite, attraverso un indice che misura il livello di affinità tra la posizione lavorativa e i curricula.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
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