Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#adessonews
#finsubito
#finsubito video
Agevolazioni
Asta
Bandi
Costi
Eventi
Informazione
manifestazione
Sport
Vendita immobile

Carta di credito con fido

Procedura celere

chi riceverà il pagamento e chi è escluso


Il cedolino delle pensioni in pagamento a dicembre sarà più ricco per tutti. E questo perché oltre all’assegno mensile l’Inps accrediterà tredicesima e quattordicesima (qualora spetti). Ma non è finita qui.

Pensioni, importo aggiuntivo nel cedolino di dicembre

Sulla rata di dicembre 2024 è stato infatti posto in pagamento l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70, legge 23 dicembre 2000, numero 388.


Moody’s conferma il rating dell’Italia: «Crescita moderata sotto l’1% nel 2024»

A beneficiarne saranno oltre 400mila pensionati. Ma chi? A spiegarlo è l’Inps con messaggio numero 3821 del 15-11-2024. 

Le date di pagamento

Chi ha autorizzato l’accredito pensionistico sul conto, può segnare la data del 2 dicembre 2024 in agenda: da questa data, infatti, è possibile trovare sia la pensione di dicembre che la tredicesima mensilità a cui si ha diritto. 

L’Inps, inoltre, in collaborazione con Poste Italiane, ha stilato un calendario per il ritiro delle pensioni di dicembre 2024, scaglionato per iniziale di cognome dei percettori dell’assegno pensionistico.

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

Ecco le date:

  • lunedì 2 dicembre 2024: cognomi dalla A alla C
  • martedì 3 dicembre 2024: cognomi dalla D alla K
  • mercoledì 4 dicembre 2024: cognomi dalla L alla P
  • giovedì 5 dicembre 2024: cognomi dalla Q alla Z

Importo aggiuntivo, cos’è

Oltre 400.000 pensionati vedranno accreditato nel mese di dicembre un importo aggiuntivo di 154,94 euro sulla tredicesima. Una sorta di “bonus tredicesima”, introdotto  a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge n. 388/2000. 

Per le pensioni gestite nei sistemi integrati il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica reddituale a consuntivo. Per le pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI il pagamento viene effettuato a cura delle Strutture territoriali competenti dell’INPS, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti.

Chi lo riceverà

L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Tale importo, pertanto, non spetta alle prestazioni non qualificate come pensioni che di seguito si rammentano:

044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).

L’importo aggiuntivo non spetta, inoltre, sulle pensioni di vecchiaia liquidate in regime di cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.

Sono state, inoltre, escluse dalla lavorazione:

  • le pensioni supplementari (GP1AF02 = 5);
  • le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione (GP3CDTI (1) = 2);
  • le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109);
  • le pensioni con pagamento localizzato presso Uffici pagatori delle Strutture territoriali;
  • le pensioni con importo mensile di dicembre 2023 pari a zero;
  • le pensioni eliminate. La quota di importo aggiuntivo eventualmente spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, deve essere corrisposta agli eredi o al titolare della pensione eliminata a cura della Struttura territorialmente competente.

Requisiti reddituali

Per ottenere la somma del “bonus tredicesima” il pensionato deve soddisfare due ordini di condizioni. In primo luogo l’importo della pensione, comprensiva delle eventuali maggiorazioni sociali, non deve risultare superiore al trattamento minimo Inps che, considerando l’aumento definitivo del 5,4% nel 2024, è pari a 7.781,93€ aumentato del valore dell’importo aggiuntivo, cioè 7.936,87 euro (7.781,93 euro + 154,94 euro).

Sono irrilevanti gli effetti della rivalutazione straordinaria degli assegni minimi prevista dalla legge n. 197/2022. Se l’importo è superiore a 7.781,93 euro ma non a 7.936,87 euro al pensionato spetta la differenza tra quest’ultimo valore e la pensione.

Ai fini dell’attribuzione dell’aumento è necessario che il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef, comprensivo del trattamento pensionistico non superi l’importo di una volta e mezza il trattamento minimo, cioè 11.672,9 euro annui (2024).





Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Assistenza e consulenza

per il sovraindebitamento

Source link

Mutuo asta 100%

Assistenza consulenza acquisto in asta