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la Cassazione n. 41133 del 2024… un assurdo giuridico!!


Pasquale avv. Lattari Curatore collana “Percorsi di giustizia riparativa” della Key Editore ed autore di monografie Key in materia. Mediatore esperto e formatore in giustizia riparativa iscritto elenco mediatori esperti in Giustizia riparativa Ministero Giustizia Responsabile delle attività di giustizia riparativa del Consultorio Familiare della Diocesi di Latina – sede sin dal 2006 dell’ufficio di mediazione penale in ambito minorile e dal 2017 della mediazione adulti ex lege 67 del 2014 – e responsabile Centro di Giustizia riparativa e mediazione penale minorile della Regione Lazio; corresponsabile del Centro Antiviolenza per minori ed adolescenti della Regione Lazio con sede a Latina a seguito protocollo con Garante Infanzia ed adolescenza della Regione Lazio.

La Cassazione con la sentenza 41133 del 2024 interviene in materia di Giustizia riparativa.

Il fatto. Un magistrato di sorveglianza aveva accolto il ricorso per un’istanza per un percorso di giustizia riparativa per un detenuto (in regime di 41 bis lex 354/75).

Il Tribunale di Sorveglianza  rigettava il reclamo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria contro detto provv.to. Il Ministero della Giustizia ricorreva per cassazione.

La Cassazione annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e il provvedimento di primo grado. Con la risultante che il percorso di GR non si può svolgere per il detenuto in esecuzione pena.

Ma ciò che è veramente memorabile è la motivazione di tale sentenza; al n. 3 recita:

“3. Ciò premesso, la decisione impugnata è viziata nella parte in cui non ha considerato che, secondo il disposto dell’art. 44, comma 2, D.Lgs. n. 150 del 2022, ai programmi di giustizia riparativa, “si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse”…Essendo il ricorrente ancora detenuto in esecuzione di pena egli non può essere ammesso ad alcun programma di giustizia riparativa sintantoché la pena sarà in esecuzione, indipendentemente dal regime detentivo a cui è sottoposto.”

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In sostanza poiché  la persona è detenuta e con pena in esecuzione non può essere ammessa ad alcun programma di GR …. e ciò (sic!!!) quale  effetto della normativa che –  INVECE!! –  afferma: “si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse”

É un assurdo giuridico, una svista clamorosa e tuttavia una sentenza della Cassazione!!

Davanti a tanta abnormità smarcante a nulla vale richiamare

-la disciplina organica della GR  della legge 150 del 2022 art.42 e seg.tti

-la natura di tale paradigma di giustizia  come emerge da tale disciplina  – peraltro già oggetto di diversi pronunciamenti della Cassazione[1]  che trova – al di là delle disposizioni del citato art. 44 – nella fase di esecuzione della pena terreno di elezione..(basta peraltro ricordare le disposizioni degli art. 13 e 15 bis dell’ordinamento penitenziario)

– le disposizioni degli strumenti sovranazionali.

Occorre solo prendere atto dello stupefacente e radicale travisamento della normativa da parte del supremo organo giurisdizionale. E con tutte le scusanti circa il sistema e  la mole di lavoro …[2]

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“Resta però il fatto che, quando viene in gioco una materia innovativa – e, a maggior ragione, se si tratta di un tema culturalmente sfidante come la giustizia riparativa – sarebbe auspicabile che i giudici di Cassazione si fermassero un attimo. Per evitare il rischio di pasticci nomofilattici, che non sono a costo zero: rischiano di vanificare tanti progetti e tante speranze alimentate da una riforma coraggiosa e di dare la stura a controriforme già avviate. In fondo, non sarebbe stato necessario affaticarsi a lungo sui (molti e pregevoli) saggi pubblicati in materia negli ultimi anni. Non sarebbe stato indispensabile leggere la (pur inequivoca) relazione del Massimario della stessa Cassazione. Sarebbe stato sufficiente buttare un occhio sull’intera disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 e vedere come il – peraltro di per sé chiarissimo – principio generale dell’art. 44 viene specificato dagli artt. 13 e 15-bis dell’ordinamento penitenziario. Bastava, insomma, girare qualche pagina su un codice aggiornato.”[3]

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[1] La Cassazione si era già pronunciata circa la natura dei provv.ti di giudici in materia di giustizia riparativa:

-Cass. 8794 del 2024, che riprende la Cass n. 6595 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285930 “È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l’accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura giurisdizionale”.

-Cass. Corte Sez. 6, n. 25367 del 09/05/2023 ha già ritenuto, in tema di giustizia riparativa, che la possibilità, per il giudice, di disporre “ex officio” l’invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicché, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all’art. 129-bis cod. proc. pen. o sia stato omesso l’avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità.

Peraltro circa la natura non giurisdizionale – trattasi di un “servizio di cura relazionale tra persone – si vedano perplessità fondate su elementi ictu oculi evidenti perché tale attività ai fini dell’invio ex art. 129 bis è esercitata dal giudice a fini di giustizia – con valutazioni circa la sicurezza delle parti, la risoluzione di questioni derivanti dal reato – e comunque la normativa prevede la ricaduta dell’esito riparativo sul trattamento sanzionatorio che il giudie deve effettuare  ( vd M Bouchard, F Fiorentin La giustizia riparativa Milano 2024 pg 212..vd anche su questa rivista https://www.focusdiritto.it/2024/03/20/la-giustizia-riparativa-la-prima-sentenza-della-cassazione-sulla-natura-e-finalita-della-giustizia-riparativa/?hilite=%27lattari%27 )

[2] “Mitja Gialuz LA GIUSTIZIA RIPARATIVA, QUESTA SCONOSCIUTA. UNO SVARIONE DELLA SUPREMA CORTE in Sistema Penale19.11.2024: Ebbene, vi è da credere che il grossolano errore di diritto compiuto dalla Prima Sezione sia stato frutto di una svista. Verosimilmente, un abbaglio determinato dal numero impressionante di decisioni che la Corte pronuncia e che ogni singolo consigliere è chiamato a scrivere. Non lo si mette in dubbio. E ciò non può che indurre a riflettere – una volta in più – sulla crisi profonda del nostro “sistema di Cassazione”; un modello che vede la Corte suprema sopraffatta da una mole tale di ricorsi da non consentirle di svolgere i suoi compiti fondamentali: tutelare la libertà personale e i diritti fondamentali dei soggetti coinvolti nel processo e produrre precedenti autorevoli per assicurare la certezza del diritto e l’uguaglianza dinnanzi alla legge dei cittadini. “

[3] “Mitja Gialuz LA GIUSTIZIA RIPARATIVA, QUESTA SCONOSCIUTA. UNO SVARIONE DELLA SUPREMA CORTE in Sistema Penale19.11.2024



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